Art. 1.

      1. Ai fini della detenzione o dell'utilizzo delle armi comuni da sparo elencate all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, è obbligatorio stipulare assicurazione per la responsabilità civile per danni verso terzi di cui agli articoli 2050 e 2051 del codice civile.